Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali sono vietati.
      2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 727 del codice penale».